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USO Dei Dispositivi di protezione individuale dal D. Lgs.  n. 626/1994:

TITOLO IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 40 - Definizioni

Art. 41 - Obbligo di uso

Art. 42 - Requisiti dei DPI

Art. 43 - Obblighi del datore di lavoro

Art. 44 - Obblighi dei lavoratori

Art. 45 - Criteri per l'individuazione e l'uso

Art. 46 - Norma transitoria

TITOLO IV

Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 40.

Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non sono dispositivi di protezione individuale:

A) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

B) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

C) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

D) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

E) i materiali sportivi;

F) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

G) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 41.

Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 42.

Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

A) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

B) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

C) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

D) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 43.

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

A) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

B) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

C) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

D) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

A) entità del rischio;

B) frequenza dell'esposizione al rischio;

C) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

D) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.

4. Il datore di lavoro:

A) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;

B) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

C) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

D) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

E) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

F) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

G) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento é indispensabile:

A) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo

4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

B) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 44.

Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.

2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

3. I lavoratori:

A) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;

B) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 45.

Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.

2. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:

A) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

B) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

Art. 46.

Norma transitoria

1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:

A) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;

B) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri paesi della comunità europea.

 

ALLEGATO III

Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale (parte di testo non memorizzata)

ALLEGATO IV

Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale Dispositivi di protezione della testa.

- caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);

- copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);

- copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., In tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

Dispositivi di protezione dell'udito.

- palline e tappi per le orecchie;

- caschi (comprendenti l'apparato auricolare);

- cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria;

- cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;

- dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso.

- occhiali a stanghette;

- occhiali a maschera;

- occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;

- schermi facciali;

- maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

- apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;

- apparecchi isolanti a presa d'aria;

- apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;

- apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;

- scafandri per sommozzatori.

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia.

- guanti:

Contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);

Contro le aggressioni chimiche;

Per elettricisti e antitermici;

- guanti a sacco;

- ditali;

- manicotti;

- fasce di protezione dei polsi;

- guanti a mezze dita;

- manopole.

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe.

- scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;

- scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.

ALLEGATO V

Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale

1. Protezione del capo (protezione del cranio). elementi di protezione. - lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;

- lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;

- lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;

- lavori in terra e in roccia;

- lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;

- uso di estrattori di bulloni;

- brillatura mine;

- lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;

- lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie;

- lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;

- costruzioni navali;

- smistamento ferroviario;

- macelli.

2. Protezione del piede.

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

- lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;

- lavori su impalcature;

- demolizioni di rustici;

- lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;

- lavori in cantieri edili e in aree di deposito;

- lavori su tetti.

Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.

- lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;

- costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche;

- lavori di trasformazione e di manutenzione;

- lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;

- lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica;

- lavorazione e finitura di pietre;

- produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura;

- manipolazione di stampi nell'industria della ceramica;

- lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica;

- lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione;

- movimentazione e stoccaggio;

- manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;

- costruzioni navali;

- smistamento ferroviario.

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile.

- lavori sui tetti.

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.

- attività su e con masse molto fredde o ardenti.

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.

- in caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

3. Protezione degli occhi o del volto.

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.

- lavori di saldatura, molatura e tranciatura;

- lavori di mortasatura e di scalpellatura;

- lavorazione e finitura di pietre;

- uso di estrattori di bulloni;

- impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti;

- fucinatura a stampo;

- rimozione e frantumazione di schegge;

- operazioni di sabbiatura;

- manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;

- impiego di pompe a getto liquido;

- manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;

- lavori che comportano esposizione al calore radiante;

- impiego di laser.

4. Protezione delle vie respiratorie.

Autorespiratori.

- lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.

- lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;

- lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno;

- lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti;

- lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;

- verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;

- lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria;

- attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.

5. Protezione dell'udito.

Otoprotettori.

- lavori nelle vicinanze di presse per metalli;

- lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;

- attività del personale a terra negli aeroporti;

- battitura di pali e costipazione del terreno;

- lavori nel legname e nei tessili.

6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani.

Indumenti protettivi.

- manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;

- lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore;

- lavorazione di vetri piani;

- lavori di sabbiatura;

- lavori in impianti frigoriferi.

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.

- lavori di saldatura in ambienti ristretti.

Grembiuli imperforabili.

- operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;

- lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.

Grembiuli di cuoio.

- saldatura;

- fucinatura;

- fonditura;

Bracciali.

- operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.

Guanti.

- saldatura;

- manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;

- manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.

Guanti a maglia metallica.

- operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;

- attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione;

- sostituzione di coltelli nelle taglierine.

7. Indumenti di protezione contro le intemperie.

- lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.

8. Lavori fosforescenti.

- lavori in cui é necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza).

- lavori su impalcature;

- montaggio di elementi prefabbricati;

- lavori su piloni.

10. Attacco di sicurezza con corda.

- posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;

- posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;

- posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;

- lavori in pozzi e in fogne.

11. Protezione dell'epidermide.

- manipolazione di emulsioni;

- concia di pellami.


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